REQUISITI DI AMMISSIONE

Dottore Commercialista (Sezione A):
  • Laurea Magistrale in una delle seguenti classi:

– Classe LM/56

– Classe LM/77

  • Laurea specialistica di 2° livello in una delle seguenti classi:

– Classe 64/S – Scienze dell’Economia

– Classe 84/S – Scienze Economico-aziendali

oppure

  •  Diploma di Laurea del Vecchio Ordinamento in: Economia marittima e dei trasporti; Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari; Economia e commercio; Economia politica; Economia aziendale; Scienze economiche e sociali; Discipline economiche e sociali; Scienze politiche; Economia del turismo; Economia bancaria; Scienze Economiche e Bancarie; Economia assicurativa e previdenziale; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia ambientale; Economia industriale; Economia e legislazione per l’impresa;

Tirocinio:

N.B.    L’art. 9 comma 6 del DL 24.01.2012, convertito con modificazioni dalla L. 24.03.2012 n. 27, ha modificato la durata del tirocinio (in precedenza triennale) stabilendo che :’ la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 18 mesi‘.

Cfr.:

-Informativa Presidente del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  (.pdfApri questo documento con ReadSpeaker docReader)

– Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 4.07.2012 (.pdfApri questo documento con ReadSpeaker docReader)

– DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n.189 del 14-8-2012). (.pdfApri questo documento con ReadSpeaker docReader)

Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla sezione A possono partecipare anche agli esami per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo, mentre coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla sezione B non possono partecipare all’ esame per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo.

 

Esperto Contabile (Sezione B):
  • Diploma di Laurea triennale del Nuovo Ordinamento nella Classe 17 o nella Classe 18 (Lauree in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale)

ovvero nella Classe delle lauree in Scienze Economiche / 28 o nella Classe L 33 (Scienze Economiche)

Tirocinio:

N.B. L’art. 9 comma 6 del DL 24.01.2012, convertito con modificazioni dalla L. 24.03.2012 n. 27, ha modificato la durata del tirocinio (in precedenza triennale) stabilendo che :’ la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 18 mesi’.

Cfr.

  • Informativa Presidente del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (.pdfApri questo documento con ReadSpeaker docReader)

– Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 4.07.2012 (.pdfApri questo documento con ReadSpeaker docReader)

– DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137(Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n.189 del 14-8-2012). (.pdfApri questo documento con ReadSpeaker docReader)

N.B. per le conseguenze dell’unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti vedi art. 71 del D.L. 139/2005

 

Revisore legale:
  1. aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
  2. essere in possesso dell’attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l’assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
  3. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l’esame di idoneità per l’iscrizione al registro i soggetti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno
    regolarmente completato il tirocinio previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
  4. Sono, altresì, ammessi a sostenere l’esame di idoneità coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27
    gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.

 

PROVE D’ESAME

– Dottore Commercialista

Le prove consistono in (art. 46 d.l. 139/2005):

– tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;

– una prova orale diretta all’accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

Le prove scritte consistono in:

  1. una prima prova, vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
  2. una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
  3. una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
– Esperto Contabile

Le prove consistono in (art. 47 d.l. 139/2005):

– tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dell’articolo 4 del decreto legislativo 27/1/1992 n. 88;

– una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Le prove scritte consistono in:

  1. una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
  2. una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
  3. una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.

 


Sono esentati dalla prima prova scritta coloro che hanno conseguito un titolo di studio di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all”art. 43 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n.139 stipulate fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito di una Convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (l’elenco delle convenzioni e dei corsi convenzionati è pubblicato al seguente link:http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=168aa69f-8be6-449e-9328-e8f5fe4badce ).

 


– Revisore Legale

Per coloro che sono già in possesso dell’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile o che intendano abilitarsi alle stesse professioni nelle due  sessioni dell’anno in corso , il D.M. del MEF n. 63 del 19.01.2016 ha previsto, tra l’altro, la possibilità,di svolgere delle prove integrative presso gli Atenei sede di Esami di Stato ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

I candidati, in possesso dei requisiti previsti, che chiedano di essere ammessi a partecipare contestualmente all’esame di Stato per Dottore Commercialista o di Esperto Contabile ed alle prove integrative per l’abilitazione alla professione di Revisore Legale, saranno ammessi a sostenere queste ultime solo in caso di superamento dell’esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile.

Ai fini dello svolgimento di tali prove integrative i candidati dovranno presentare, prima del loro inizio, la certificazione di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio della professione di Revisore Legale  di cui al Decreto Ministeriale MEF n. 146 del 25 giugno 2012. Tale attestato è rilasciato dal MEF. Non costituiscono attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dal ‘dominus’ presso il quale il predetto tirocinio è stato svolto. Non è prevista la possibilità di ammissione alle prove con riserva di presentazione del compiuto tirocinio.

Tali candidati  beneficiando dell’esonero dalle prime due prove scritte, come previsto dal suindicato D.M. del MEF n. 63 del 19.01.2016, dovranno sostenere :

– terza prova scritta, che verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all’articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del Decreto 63/2016 (materie: gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale ed indipendenza, tecnica professionale della revisione) e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l’esercizio della revisione legale;

– prova orale che verterà sulle materie corrispondenti alla terza prova scritta di cui all’articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del Decreto 63/2016.