Il Servizio di Prevenzione e Protezione (rspp@unimol.it), distinto dal Settore Prevenzione e Protezione dell’Area Servizi Tecnici, è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dall’art.2, comma 1, lettera l) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione “è utilizzato dal Datore di lavoro” (art. 33 D.Lgs. 81/2008) ed è, in questo Ateneo, integrato nella figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: indirizzo e-mail  rspp@unimol.it

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36.

Il Servizio Prevenzione e Protezione si occupa di:
–    individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
–    procedimento di manutenzione delle Apparecchiature di laboratorio;
–    smaltimento dei Rifiuti Speciali da Laboratorio;
–    programma di Sorveglianza Sanitaria.

Dipendenti e strutture dell’Ateneo, per chiarimenti o pareri o segnalazioni anomale sui luoghi di lavoro, possono contattare il Responsabile del Servizio all’e-mail rspp@unimol.it oppure contattare uno dei Rappresentanti RLS.

(D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, art. 2, 38-42)

Il Medico Competente per l’Ateneo, annualità 2022-24, è il dottor Nicola Manna – medico.competente@unimol.it –  nic.manna@hotmail.it
PEC: nicola.manna@omceocbpec.it – telefono 3356574600.

L’ambulatorio del Medico Competente si trova nella stanza 31/A posta al primo piano (sul retro del bar) dell’edificio di Economia, II polifunzionale, via Francesco De Sanctis snc, 86100 Campobasso.
Tuttavia, in alcuni casi, il dottor Manna, potrebbe convocare a visita i pazienti nel proprio ambulatorio di Campobasso, in Via Carducci n.4/N Campobasso (tra CONI e bar Lupen III): verificare l’indirizzo nella mail di convocazione!

Ad alcuni lavoratori, il Medico può prescrivere l’esecuzione di esami del sangue: in tal caso, nella mail di convocazione alla visita oppure in una mail separata, inviata direttamente dal Medico, questi lavoratori troveranno l’indicazione di recarsi presso il Laboratorio Analisi Cliniche COLELLA, per effettuare il necessario prelievo ematico (la mattina, a digiuno). Il laboratorio si trova in Via Conte Verde n. 5 CAMPOBASSO (entrare nel Centro Potito, andare sulla destra poi salire al primo piano). I risultati saranno inviati dal laboratorio direttamente al Medico Competente. In caso di assoluta impossibilità per l’appuntamento indicato, è possibile modificarlo contattando il laboratorio via mail laboratorio.analisicolella@gmail.com oppure al tel. 0874.316.147 che risponde dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle 13.

Il MC è il medico, in possesso dei titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 2-bis.

Le visite mediche non possono essere effettuate: per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica esprimendo il proprio giudizio per iscritto e dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Nel caso di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Si precisa che per il triennio 09.09.2022 – 09.09.2025 l’incarico di Esperto di Radioprotezione è stato affidato al CENTRO ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE DI IALENTI ANNA nella persona della dott.ssa ARIANNA VALENTE – ciraer@gmail.com

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 81/08 sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro tutti gli enti pubblici e privati hanno l’obbligo di informare e formare i propri dipendenti sugli argomenti inerenti alla sicurezza. I dipendenti hanno, d’altro canto, l’obbligo di applicare le indicazioni e le direttive in merito nel proprio ambito lavorativo.

Gli studenti ed i tirocinanti che sono esposti a rischi specifici, come ad esempio nei laboratori, ai fini della sicurezza sul lavoro sono equiparati ai lavoratori e pertanto devono essere altrettanto informati e formati e, come i dipendenti, hanno gli stessi obblighi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Il corso di Formazione Generale Lavoratori Sicurezza sul Lavoro, erogato in modalità on line, su piattaforma Moodle di Ateneo, tratta gli argomenti rilevanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza al D.lgs. 81/08, classificati come Formazione Generale, in applicazione a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il corso consiste nello studio di materiali didattici in modalità e-learning. Il tempo di fruizione previsto per il completamento del corso è  equivalente a circa quattro ore di studio.

I contenuti sono stati realizzati in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università del Molise:

-> vai al corso di Formazione Generale Lavoratori Sicurezza sul Lavoro

Per tirocinanti e lavoratori equiparati che non comprendano bene la lingua italiana, è possibile frequentare la versione in inglese:

-> go to Workers’ General Education course for Occupational Safety

Si ricorda che l’accesso alla piattaforma Moodle è permesso solo a dipendenti, studenti, assegnisti, borsisti … e altri aventi titolo di accesso al sistema informatico di Ateneo: informati presso la segreteria del Corso o del Dipartimento, oppure, in caso di malfunzionamenti, presso l’Area Servizi Informatici.

Successivamente al conseguimento dell’attestato di Formazione Generale, solo alcune tipologie di utenti saranno invitati ad iscriversi ai successivi corsi di formazione sui rischi specifici, secondo l’organizzazione proposta dai Corsi di Studio, dai Dipartimenti e dagli altri uffici dell’Ateneo.

Laboratori Dipartimentali
Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti – Dott.ssa Marisa Palazzo – m.palazzo@unimol.it
Dipartimento di Bioscienze e Territorio – Dott.ssa Francesca Fantasma – fantasma@unimol.it
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio – Dott.ssa Carola Porcile – carola.porcile@unimol.it

-> Corso Smaltimento Rifuti Speciali di Laboratorio (pdf)Apri questo documento con ReadSpeaker docReader

(D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, art. 47-50 – D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – CCNL Comparto Università 16 ottobre 2008, art. 52 e s.m.i.)

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Il personale di seguito individuato è stato designato con Decreto Rettorale (pdf)Apri questo documento con ReadSpeaker docReader   a ricoprire il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in UniMol:
– Dott.ssa Francesca Fantasma – fantasma@unimol.it
– Dott.ssa Marisa Palazzo – m.palazzo@unimol.it
– Dott. Mimmo Polidori – polidori@unimol.it
– Dott.ssa Carola Porcile – carola.porcile@unimol.it

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
e) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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