Garante di Ateneo e degli Studenti
L’Università può istituire, con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Garante di Ateneo e degli Studenti.
Il Garante di Ateneo e degli Studenti ha il compito di tutelare gli studenti e chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell’Università.
Esercita le proprie funzioni d’ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti.
Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d’ufficio, che il Garante di Ateneo e degli Studenti ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
Il Garante di Ateneo e degli Studenti propone al Rettore, ovvero agli altri Organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga più idonee alla soluzione delle questioni sottopostegli.
La designazione del Garante di Ateneo e degli Studenti deve avvenire tra persone, esterne all’Università, che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio ed esperienza del sistema universitario. Il Garante di Ateneo e degli Studenti dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. L’incarico può essere retribuito e può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni.
“Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano” così recita l’ art.8 comma 1 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA.
Il diritto alla protezione dei dati personale è infatti un diritto fondamentale che tutela la libertà personale di ciascuno soggetto . Anche la normativa nazionale di riferimento è volta a proteggere l’individuo nelle relazioni sociali e nelle interazioni con altri soggetti, garantendo l’autonomia decisionale, il controllo sulla circolazione dei dati personali e la difesa da danni che potrebbero derivare dall’uso improprio o non autorizzato dei dati personali di ciascuno.
Di tale diritto alla protezione dei dati personali, ossia della tutela delle libertà e diritti delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei loro dati personali nella loro libera circolazione, più ampio del diritto alla privacy, come si rileva nella sezione “Note legali + privacy” posta in calce al sito internet dell’Ateneo, si occupano il Regolamento UE 2016/679 o “GDPR” e il D.Lgs.196/2003 “Codice privacy”. L’ Autorità Garante dell’Ateneo e degli Studenti riconosce e tutela l’importanza di tale diritto fondamentale e si impegna, ai sensi della normativa vigente, al trattamento adeguato e trasparente dei dati personali nei confronti delle persone alle quali tali dati si riferiscono.”