Garante di Ateneo e degli Studenti

Dott. Vincenzo CARDELLICCHIO

L’Università può istituire, con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Garante di Ateneo e degli Studenti.
Il Garante di Ateneo e degli Studenti ha il compito di tutelare gli studenti e chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell’Università.
Esercita le proprie funzioni d’ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti.
Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d’ufficio, che il Garante di Ateneo e degli Studenti ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
Il Garante di Ateneo e degli Studenti propone al Rettore, ovvero agli altri Organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga più idonee alla soluzione delle questioni sottopostegli.
La designazione del Garante di Ateneo e degli Studenti deve avvenire tra persone, esterne all’Università, che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio ed esperienza del sistema universitario. Il Garante di Ateneo e degli Studenti dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. L’incarico può essere retribuito e può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni.

Consulta il Regolamento Garante d’Ateneo e degli studenti

“Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano” così recita l’ art.8 comma 1 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA.
Il diritto alla protezione dei dati personale è infatti un diritto fondamentale che tutela la libertà personale di ciascuno soggetto . Anche la normativa nazionale di riferimento è volta a proteggere l’individuo nelle relazioni sociali e nelle interazioni con altri soggetti, garantendo l’autonomia decisionale, il controllo sulla circolazione dei dati personali e la difesa da danni che potrebbero derivare dall’uso improprio o non autorizzato dei dati personali di ciascuno.
Di tale diritto alla protezione dei dati personali, ossia della tutela delle libertà e diritti delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei loro dati personali nella loro libera circolazione, più ampio del diritto alla privacy, come si rileva nella sezione “Note legali + privacy” posta in calce al sito internet dell’Ateneo, si occupano il Regolamento UE 2016/679 o “GDPR” e il D.Lgs.196/2003 “Codice privacy”. L’ Autorità Garante dell’Ateneo e degli Studenti riconosce e tutela l’importanza di tale diritto fondamentale e si impegna, ai sensi della normativa vigente, al trattamento adeguato e trasparente dei dati personali nei confronti delle persone alle quali tali dati si riferiscono.”

Modello per la presentazione di Istanza al Garante di Ateneo